01-01-20 – Con un sorprendente ( almeno per chi scrive) cambio di orientamento giurisprudenziale, il 19 dicembre scorso, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto non riconducibile alla sanzione penale le coltivazioni di minime dimensioni di cannabis fatte in casa e destinate esclusivamente all’uso personale del coltivatore. Viene, così, superato il precedente orientamento del 2008 con cui la stessa Corte, sempre a Sezioni Unite, aveva ritenuto che la coltivazione di cannabis costituisse reato a prescindere dal fatto della sua destinazione ad uso personale. Si pone, così, fine alle precedenti oscillazioni giurisprudenziali delle singole Sezioni della Suprema Corte e, in attesa di conoscere le motivazioni di questa recente decisione, proviamo a fare qualche sintetica considerazione. Appare, intanto, fuorviante affermare che è legale coltivare marijuana per uso personale come è apparso nei titoli di alcuni quotidiani perché nella decisione della Corte si legge come il reato di coltivazione di stupefacenti sia configurabile “indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nel’immediatezza” essendo “..sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione per produrre sostanza stupefacente”. Tuttavia, ed è questa la novità rilevante, non sono sanzionabili penalmente, “..le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante, per il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, per la mancanza di ulteriori indizi di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti , appaiono destinati in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”. Dunque, sarà necessario, di volta in volta, nelle varie situazioni di operazioni antidroga svolte dalle forze di polizia, verificare attentamente se ricorrono tutte quelle condizioni indicate dalla Cassazione. E non sarà affatto semplice per la polizia giudiziaria anche se non mancheranno le opportune direttive delle singole Procure della Repubblica per avere un quadro di riferimento uniforme nell’ambito del Circondario. Quale sarà il numero di piante di cannabis per ritenere una coltivazione domestica di minime dimensioni? Un ambiente domestico, per esempio una cantina, un piccolo garage, attrezzati con un aspiratore d’aria, un paio di lampade alogene, un deumidificatore, un timer e un tubo per l’irrigazione, saranno considerati sistemi rudimentali o avanzati? La presenza di un bilancino di precisione e di un congegno per confezioni sottovuoto, saranno indizi di un prodotto destinato allo spaccio? Di certo, elementi importanti potranno emergere da pregresse indagini e dall’eventuale coinvolgimento in attività di traffico/ spaccio della/e persone sottoposte ai controlli, ma non c’è dubbio che non mancheranno punti di contrasto. Gli stessi che continuano a rilevarsi a proposito della vendita della cannabis light in molti negozi italiani dopo che, a metà anno, le Sezioni Unite della Cassazione avevano sancito il divieto di vendita ex art. 73 del testo unico sugli stupefacenti di tali sostanze “ salvo che i prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”. Un bel grattacapo, anche questo, per gli operatori di polizia chiamati ogni giorno ad un’azione antidroga senza sosta. Per contribuire, in qualche modo, ad esercitare una controspinta a quel tentativo costante di “sdoganamento culturale” delle droghe, molto pericoloso, come lo aveva indicato di recente lo stesso Capo della Polizia.
Per SIPaD – Dott. Piero Innocenti
(Dirigente generale della Polizia di Stato a riposo, Questore in alcune importanti città italiane ha avuto una pluriennale esperienza nella Direzione Centrale per i Servizi Antidroga svolgendo anche servizio in Colombia come esperto).
