
30.01.26 – La pronuncia n. 10 del 2026 della Corte costituzionale, resa pubblica il 29 gennaio dello stesso anno, interviene in modo decisivo sulla disciplina della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti prevista dall’articolo 187 del Codice della strada, così come riscritto nel 2024. La modifica normativa aveva eliminato ogni riferimento espresso allo stato di alterazione psico-fisica del conducente, sollevando interrogativi di compatibilità costituzionale. I giudici delle leggi hanno respinto le questioni sollevate da tre giudici per le indagini preliminari, ma hanno circoscritto l’ambito applicativo della norma imponendo criteri interpretativi rigorosi e vincolanti.
Secondo la Corte, la rilevanza penale della condotta non può fondarsi sulla mera dimostrazione di una precedente assunzione di sostanze, ma richiede che tale assunzione sia temporalmente prossima alla guida e che nei liquidi biologici dell’interessato venga riscontrata una quantità di principio attivo che, sulla base delle conoscenze scientifiche consolidate, sia potenzialmente in grado di compromettere le capacità di guida di un consumatore medio, determinando un rischio concreto per la sicurezza della circolazione.
In questo modo viene superata una lettura automatica della fattispecie fondata esclusivamente sulla positività ai test di screening. Non è necessario provare che l’alterazione si sia manifestata in modo clinicamente evidente, ma occorre dimostrare che la concentrazione rilevata sia qualitativamente e quantitativamente compatibile con effetti attivi sul comportamento di guida. Ne deriva una valorizzazione decisiva degli accertamenti tossicologico-forensi, delle analisi di conferma e dei protocolli tecnici, con un ridimensionamento probatorio degli esami capaci di intercettare soltanto residui metabolici privi di significato funzionale immediato.
L’impatto pratico della decisione è immediato. Le forze di polizia e l’autorità giudiziaria sono chiamate a raccogliere elementi idonei a dimostrare la recente assunzione e la presenza di dosi compatibili con un’alterazione potenziale delle capacità psicomotorie. Nei procedimenti in corso è prevedibile un aumento del ricorso a consulenze specialistiche in ambito tossicologico, soprattutto nei casi in cui l’accertamento si fondi su matrici biologiche poco indicative dell’attualità dell’effetto.
Rimangono tuttavia aperti diversi profili interpretativi, tra cui la definizione operativa del concetto di “assuntore medio” e il coordinamento della nuova lettura dell’articolo 187 con altre disposizioni del Codice della strada che continuano a richiedere espressamente l’accertamento dello stato di alterazione. In prospettiva, non è esclusa la necessità di un intervento legislativo che renda espliciti i criteri indicati dalla Corte.
Nel merito, la Corte costituzionale non censura la scelta del legislatore di anticipare la soglia di tutela penale, ma ne limita l’estensione per evitare che il reato si traduca in una sanzione basata sul semplice status di consumatore. In tal modo vengono salvaguardati i principi di offensività, proporzionalità e determinatezza della fattispecie penale. La decisione, deliberata nel dicembre 2025 e depositata nel gennaio successivo, rappresenta quindi un punto di equilibrio: conferma l’impianto della riforma, ma ne subordina l’applicazione a criteri razionali, verificabili e scientificamente fondati, coerenti con le finalità di sicurezza stradale e con i limiti imposti dalla Costituzione.
La riforma introdotta dalla legge n. 177 del 2024 aveva infatti riscritto l’articolo 187, prevedendo la punibilità di chi si pone alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, senza richiedere espressamente la dimostrazione di un’alterazione psico-fisica. Proprio l’eliminazione di tale requisito aveva determinato, nel giro di pochi mesi, un contenzioso diffuso e numerose questioni di legittimità costituzionale, sfociate nella pronuncia della Consulta.
Gli antecedenti del giudizio costituzionale sono rappresentati da tre ordinanze di rimessione adottate nel 2025. A Macerata, in un procedimento relativo a un incidente stradale, il giudice aveva evidenziato l’inadeguatezza di una positività urinaria a dimostrare un’alterazione attuale, soprattutto in presenza di un’elevata alcolemia. A Siena, l’ordinanza del 18 aprile 2025 aveva criticato il passaggio da un reato di pericolo concreto a uno di pericolo presunto, sottolineando il rischio di punire condotte prive di effettiva incidenza sulla sicurezza stradale. A Pordenone, infine, un caso risalente alla fine del 2024 aveva posto l’accento sulla distanza temporale tra assunzione e guida, con esiti discordanti tra esami del sangue e delle urine.
Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta l’Avvocatura generale dello Stato, che ha difeso la razionalità della riforma sottolineando le difficoltà applicative della disciplina precedente, incentrata sulla prova dell’alterazione. Sono stati inoltre ammessi due contributi di amici curiae: uno proveniente dall’avvocatura penalistica, favorevole a una lettura sostanziale della norma, e uno dal mondo accademico, attento al rischio di un’evoluzione del diritto penale verso modelli fondati sulla condizione personale anziché sulla condotta.
La Corte ha dichiarato infondate le questioni, ma ha chiarito che la disposizione non può essere applicata secondo una lettura meramente letterale e indiscriminata. Una interpretazione restrittiva, che limiti l’area del penalmente rilevante e la ancora a requisiti ulteriori coerenti con la ratio della norma, non viola il principio di legalità, poiché riduce – e non amplia – la sfera della punibilità.
Il cuore della decisione risiede dunque nella definizione del perimetro della responsabilità penale. La guida è punibile solo se avviene entro un arco temporale nel quale è scientificamente plausibile che la sostanza possa ancora produrre effetti sull’efficienza psico-fisica del conducente, generando un rischio per la sicurezza stradale superiore a quello ordinariamente connesso alla circolazione.
Questo approccio sposta l’attenzione dalla constatazione di sintomi clinici, spesso ambigui, a un accertamento quantitativo e contestualizzato, fondato sulle conoscenze tossicologiche aggiornate e sui protocolli operativi emanati dalle autorità competenti. In tale prospettiva assumono rilievo matrici biologiche come il sangue e il fluido orale, nonché l’obbligo di conferma analitica dei risultati preliminari, al fine di evitare che la prova penale si fondi su tracce compatibili con consumi remoti.
La Corte non introduce soglie numeriche rigide né intervalli temporali prefissati, ma richiede che la valutazione dell’idoneità della quantità rilevata sia condotta caso per caso, alla luce delle evidenze scientifiche e distinguendo tra metaboliti attivi e inattivi. Ciò rafforza il ruolo della competenza tecnica e della qualità metodologica degli accertamenti di laboratorio.
Sul piano applicativo, la decisione incide profondamente sui controlli su strada, sulle indagini e sui procedimenti giudiziari. Gli esiti di screening, se non corroborati da analisi di conferma adeguate, non sono più sufficienti a sostenere l’accusa. Per i procedimenti pendenti, soprattutto quelli fondati su accertamenti non quantitativi o su matrici poco indicative, la tenuta dell’imputazione risulta più problematica.
La sentenza produce infine un effetto sistemico, chiarendo che la cosiddetta “tolleranza zero” non può tradursi in un meccanismo punitivo automatico. Anche nei modelli di pericolo presunto, la risposta penale deve mantenere un legame razionale con una condotta effettivamente idonea a incrementare il rischio per la collettività.
In prospettiva, la decisione apre due possibili sviluppi: da un lato, un’evoluzione giurisprudenziale che definirà progressivamente i criteri applicativi indicati dalla Corte; dall’altro, un eventuale intervento normativo volto a recepire in modo espresso tali criteri o a demandarne l’aggiornamento a linee guida tecniche coerenti con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
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