Dopo aspri dibattiti, talvolta a-tecnicamente populistici, il nuovo Art. 73 comma 1 TU 309/1990 dispone che “ chiunque, senza l’ autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna, per qualunque scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000 “. Siffatta odierna stesura del comma 1 Art. 73 TU 309/1990 deriva dalla novellazione introdotta dall’ Art. 4 bis comma 1 lett. B) DL 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Otto anni dopo la riforma predetta del TU 309/1990, la Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale ha inteso distinguere tra sostanze “ dure “ ( cocaina ed oppiacei ) e “ softdrugs “ ( haschisch e marjuana ). Ovverosia, a livello pratico, la detenzione per fini di spaccio di “ droghe pesanti “ comporta, oggi, dopo l’ intervento della Consulta, una forbice edittale tra gli otto ed i venti anni di reclusione, mentre lo smercio di “ droghe leggere “ incorre in un minimo edittale di due anni di reclusione ed un massimo di sei anni. A parere di chi scrive, ognimmodo, la Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale non rappresenta per nulla un pronunciamento definitivo ed apodittico, in tanto in quanto non pochi, in maniera sincera e politicamente scorretta, contestano tutt’oggi l’ esistenza di presunte “ droghe leggere “ arrecanti meno danno alla salute dal punto di vista tossicologico-forense.
(…omissis…)
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