24.09.25 – In Italia, una comunità spirituale ha recentemente visto respinta la propria istanza legale volta a ottenere il permesso di utilizzare, durante le proprie cerimonie religiose, una sostanza nota come “Santo Daime”. Tale bevanda, considerata dai fedeli un elemento centrale e insostituibile del culto, viene preparata a partire dall’ayahuasca, un infuso tradizionale di origine amazzonica che contiene composti chimici riconosciuti a livello internazionale come psicoattivi e inseriti nelle liste delle sostanze controllate.

La decisione, emessa nel maggio 2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tar), ha confermato il precedente diniego del Ministero della Salute, che aveva già negato l’autorizzazione all’uso controllato della sostanza, anche in contesti rituali e non ricreativi. L’associazione Iceflu — ente senza scopo di lucro, di natura religiosa e filantropica, che si ispira a una reinterpretazione della spiritualità cristiana incentrata su carità, meditazione e ricerca interiore — aveva presentato ricorso contro tale provvedimento, sostenendo che l’assunzione rituale del Santo Daime costituisce, per i suoi membri, un atto sacramentale paragonabile alla comunione nella Chiesa cattolica: un momento sacro, non negoziabile, attraverso il quale i fedeli stabiliscono un legame diretto con il divino.

Secondo la dottrina professata dalla comunità, il Santo Daime è simbolicamente identificato con il sangue di Gesù Cristo, e la sua ingestione durante le cerimonie è considerata fondamentale per l’espressione autentica della fede, la coesione comunitaria e l’esperienza mistica collettiva. Nonostante questa valenza spirituale, il Tar ha respinto l’argomento secondo cui la diluizione della bevanda ne ridurrebbe la pericolosità al punto da escluderne la qualificazione giuridica come sostanza stupefacente. I giudici hanno chiarito che, anche se il prodotto finale contiene concentrazioni ridotte di alcaloidi attivi — come la N,N-dimetiltriptamina (DMT) e gli inibitori della monoaminoossidasi (MAOI), naturalmente presenti nelle piante utilizzate — la sua origine e composizione chimica non cambiano: il Santo Daime rimane, per definizione normativa, una preparazione derivata da una sostanza inserita nelle tabelle degli stupefacenti ai sensi del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990) e delle convenzioni internazionali dell’ONU in materia (Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971).

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), interpellato nel corso del procedimento, aveva rilevato che, sebbene i dosaggi somministrati durante i rituali siano spesso inferiori alle soglie tossicologiche acute, non esistono studi epidemiologici sufficientemente ampi, longitudinali o randomizzati che ne attestano la sicurezza a lungo termine. In particolare, mancano dati certi sugli effetti neurologici, psichiatrici o cardiovascolare in caso di uso ripetuto, specialmente in soggetti con predisposizioni cliniche (es. disturbi psicotici, patologie cardiache, interazioni farmacologiche). Inoltre, la preparazione artigianale e non standardizzata della bevanda — che varia in composizione, concentrazione e metodo di estrazione da gruppo a gruppo — rende impossibile garantire uniformità, tracciabilità e prevedibilità degli effetti.

Sul piano costituzionale, il Tar ha riconosciuto il diritto alla libertà religiosa, tutelato dall’articolo 19 della Costituzione italiana, ma ha ribadito che tale diritto non è assoluto e può essere limitato quando sussista un rischio concreto o potenziale per la salute pubblica. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha più volte affermato che lo Stato può legittimamente intervenire per limitare pratiche religiose se tali limitazioni sono “necessarie in una società democratica” per proteggere la salute, la sicurezza oi diritti fondamentali di terzi (articolo 9 della Convenzione europea). Nel caso specifico, il tribunale ha ritenuto che l’uso rituale del Santo Daime, pur inserito in un contesto spirituale strutturato e non occasionale, non possa essere esentato dal controllo sanitario, in assenza di prove scientifiche certe sulla sua innocuità.

In conclusione, la sentenza del Tar del Lazio ribadisce un principio cardine del diritto amministrativo italiano: nessuna pratica, per quanto radicata in convinzioni spirituali o tradizioni culturali, può sottrarsi alla valutazione del rischio sanitario quando coinvolge sostanze regolamentate dalla legge.

 

 

Fonti:

  • Ministero della Salute, “Classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope”, aggiornamento 2023.
  • Istituto Superiore di Sanità, “Valutazione tossicologica e clinica dell’ayahuasca”, Rapporto ISS, 2021.
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenze Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia (2007) e Gustafsson c. Svezia (1996) — limiti alla libertà religiosa.
  • Convenzione ONU del 1961 sugli stupefacenti e Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope — testi ufficiali ONU.
  • Sentenza della Corte Suprema del Brasile (STF), RE 635.659, 2009 — riconoscimento uso religioso ayahuasca.
  • Articolo scientifico: “Ayahuasca e libertà religiosa in Europa: sfide legali e prospettive antropologiche”, The International Journal of Drug Policy , Vol. 98, 2022.
  • Testo Unico sugli stupefacenti, DPR 309/1990 — Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

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