Da pochi giorni è entrato in vigore il decreto legge 20 febbraio 2017 n°14 (su G.U. n°42 dello stesso giorno) contenente “norme in materia di sicurezza urbana, nonché a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano”. Il provvedimento (18 articoli), secondo la relazione illustrativa (14 pagine) che lo accompagna, rielabora, tra l’altro, il concetto di “sicurezza urbana”, tenuto conto della condizione di complessità propria dei grandi centri urbani” e, riconoscendo ( aspetto non secondario) la “..nuova società, ormai tendenzialmente multietnica..”,  propone una serie di “misure di rassicurazione (..)finalizzate a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale”. Ed è proprio a disciplinare questo concorso unitario di più soggetti che è dedicato il Capo I del decreto, intitolato “Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata”. Questa aggettivazione (integrata) del termine sicurezza, in realtà, ha avuto inizio diversi anni fa,  con la modifica ( apportata all’art.117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3) che eliminava l’aggettivo “pubblica” che solitamente seguiva la parola sicurezza. Questo punto, collegato alla ridefinizione legislativa della funzione di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, avvenuta con la legge 12/1998, ritenuta restrittiva rispetto al passato, aveva lasciato un vuoto di regolamentazione che fu individuato da molti osservatori nella “ordinata e civile convivenza delle comunità locali”. Fu il primo passo verso quel concetto di “sicurezza urbana” ( introdotto per la prima volta con il decreto del ministro dell’interno Maroni del 5 agosto 2008) in cui i sindaci erano chiamati a svolgere le loro competenze riconducibili ai compiti di polizia amministrativa locale, ossia le “misure dirette ad evitare danni o pregiudizi alle persone e alle cose nello svolgimento di attività relative a materia di competenza anche delegate dalle Regioni e dagli Enti locali (art.159 legge112/1998) con l’eccezione degli interventi a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza”.

La sensazione è che si stia tornando al punto forte della politica sulla sicurezza attuata anni fa dal ministro dell’interno Maroni il cui obiettivo era quello di dare visibilità ai “sindaci sceriffi” responsabili della sicurezza urbana con poteri di ordinanza, stavolta, ancor più articolati ed estesi rispetto al passato. Nel decreto legge in argomento, rielaborando il concetto di sicurezza urbana (art.3) e archiviata la precedente stringata definizione data nell’agosto 2008, si ampliano le possibilità di intervento dei sindaci ( da cui dipendono i Corpi e i servizi di polizia municipale) che, con appositi patti sottoscritti con il prefetto, nel rispetto delle linee guida del Ministro dell’Interno e previo accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono effettuare interventi di sicurezza urbana perseguendo, prioritariamente,  gli obiettivi indicati nel secondo comma dell’art.5 che non sono solo contrasto alle varie forme di abusivismo, all’accattonaggio petulante, all’occupazione abusiva di alloggi, alla tutela del decoro urbano, al commercio di beni contraffatti, ma anche alla “prevenzione di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado e di inciviltà”. Su quest’ultimo punto ho qualche perplessità, perché  mi parrebbe un’attività riconducibile più alla competenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza che, lo ricordo, in ciascun capoluogo è rappresentata dal questore.

E’ a quest’ultimo che il decreto legge in esame dà la possibilità, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di locali pubblici o aperti al pubblico, di imporre il divieto di accesso ( di durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni) a detti locali nei confronti di persone, anche se minorenni, condannate con sentenza definitiva per i delitti ex art.73 del testo unico sugli stupefacenti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di tali locali, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande e di quelli di intrattenimento e svago. Il provvedimento questorile può essere accompagnato da una o più prescrizioni come l’obbligo di presentarsi presso l’ufficio di polizia o un comando dei carabinieri, quello di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora, il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, l’obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia negli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici ( è noto il fenomeno allarmante dello spaccio di droghe in prossimità delle scuole anche da parte di minori). Naturalmente tali misure di prevenzione vanno sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria (giudice di pace) che, ricorrendone i presupposti, deve convalidare il provvedimento del questore.

Tornando alla “sicurezza urbana”, per analizzare le connesse tematiche viene istituito il “comitato (bicefalo) metropolitano”copresieduto dal prefetto e dal sindaco del comune capoluogo della città metropolitana, la cui composizione è “variabile” in quanto vi partecipano i sindaci dei Comuni interessati alle problematiche riferite ai propri contesti territoriali, con la possibilità, se ritenuta opportuna, di partecipazione di altri “soggetti pubblici o privati”, sempre nell’ambito interessato. Nel comitato – non si è voluto specificarlo di “sicurezza urbana” per evitare accostamenti e confusioni, che probabilmente ci saranno lo stesso, con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – anche evocando il principio di leale collaborazione interistituzionale( spesso richiamato in questi ultimi tempi), non potranno mancare momenti di frizione tra i due presidenti, per esempio quando si tratterà di valutare l’opportunità di far partecipare altri soggetti alle riunioni o nella redazione dell’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Un altro punto non secondario è la previsione di emanare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, da parte del Ministro dell’Interno, i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione informativa e operativa tra le forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale. E da anni che le polizie municipali, alle quali sono state richieste molteplici collaborazioni nei servizi di polizia di prevenzione e di controllo del territorio in molte città ( pur non avendo uno specifico addestramento nel settore), lamentano il divieto di accesso diretto alle banche dati delle forze di polizia. Ora se è vero che tale rafforzamento è limitato ai fini dell’applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto, c’è chi vede in questa apertura di canali informativi il rischio di un utilizzo “improprio” di informazioni da parte delle polizie municipali in ragione della maggiore influenza esercitabile dalla politica locale.Altri aspetti del decreto, pure importanti, potranno essere oggetto di ulteriori considerazioni anche se, resto fermo nella mia convinzione, una maggiore, reale sicurezza su tutto il territorio nazionale la si avrà solo destinando maggiori risorse finanziarie alle due forze di polizia a competenza generale e aumentando gli arruolamenti di Polizia di Stato e Carabinieri, per garantire una loro visibile e costante presenza.

 

di Piero Innocenti
(Dirigente generale della Polizia di Stato a riposo, Questore in alcune importanti città italiane ha avuto una pluriennale esperienza nella Direzione Centrale per i Servizi Antidroga svolgendo anche servizio in Colombia come esperto).