Con 149 favorevoli, 91 contrari e nessun astenuto il Governo ottiene la fiducia da parte del Senato sull’omicidio stradale. Il provvedimento prosegue adesso il suo iter legislativo in IV lettura alla Camera per il via libera definitivo, che presumibilmente dovrebbe arrivare entro fine anno.

I cambiamenti più importati riguardano: l’obbligo di arresto in flagranza per i pirati della strada solo per i casi più gravi, ad esempio il guidatore che uccide una persona mentre è in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di stupefacenti.

Asaps: “Ora Camera approvi velocemente” – “Le modifiche al testo approvato il 28 ottobre scorso alla Camera sono state modeste ma tecnicamente giustificabili. Ora però auspichiamo una calendarizzazione della discussione della legge per la seconda volta ancora alla Camera in tempi brevi, brevissimi. Non si faccia passare l’idea di un atteggiamento dilatorio del Parlamento”. Lo sostiene l’Asaps, associazione degli amici e sostenitori della polizia stradale, in una nota firmata insieme alle associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni.

Breve approfondimento sui cambiamenti: 

  • LESIONI STRADALI
    Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
  • FUGA DEL CONDUCENTE
    Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
  • CONDUCENTI MEZZI PESANTI.
    L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
  • REVOCA DELLA PATENTE
    In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
  • RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE
    Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
  • PERIZIE COATTIVE
    Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.