Concluso, in questi ultimi giorni, l’iter di conversione in legge, con alcune modifiche e integrazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 recante disposizioni in materia di sicurezza integrata nonché a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, le aspettative della gente comune sono quelle di vedere, presto, qualche risultato concreto su quei beni che si vorrebbero tutelare con più attenzione e forza rispetto al passato. La gente, in molte città, continua a vivere momenti di insicurezza e di disagio dovuti a comportamenti criminali e a situazioni di degrado ambientale, fisico, situazionale che producono malessere e incidono negativamente sulla stessa coesione sociale. E’ sicuramente apprezzabile il tentativo di riportare sicurezza nelle città da troppo tempo “trascurate” ma questa legge (n.48 del 18 aprile 2017 sulla G.U. n.93 del 21 aprile) è insufficiente per ripristinare buone condizioni di tranquillità che possono essere nuovamente garantite soltanto arruolando più poliziotti e carabinieri e recuperando da funzioni/ impieghi impropri e irrazionali tutte quelle centinaia di operatori della sicurezza che ben potrebbero essere impiegati nei servizi di controllo del territorio.

Qualche perplessità, peraltro, desta la norma ex art.9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi), laddove si prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro ( i proventi sono destinati a interventi di recupero del degrado urbano) e di un ordine di allontanamento ( adeguatamente motivato viene adottato dal sindaco ed ha una durata di 48 ore), dal luogo della condotta illecita, nei confronti di chiunque, violando i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, impedisca l’accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze. La relazione illustrativa al provvedimento di legge precisa cosa debba intendersi per le infrastrutture sopra indicate. 

Relativamente all’ordine di allontanamento sembra trattarsi di una “misura di prevenzione” ( un “mini-daspo” come giornalisticamente è stata indicata) sia pure con una efficacia temporale limitata, emessa dal sindaco certamente non come autorità locale di pubblica sicurezza ma quale ufficiale del Governo. In effetti, nei Comuni capoluogo l’autorità locale di pubblica sicurezza è il questore e, allo stesso modo, nei Comuni in cui è istituito un Commissariato di P.S. è il funzionario dirigente l’ufficio che è autorità locale di pubblica sicurezza mentre i sindaci assumono tale funzione in tutti i Comuni in cui non vi è l’ufficio di p.s.( art.1 del Tulps,Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D.18 giugno 1931,n.773 e del relativo Regolamento per l’esecuzione R.D.6 maggio 1940,n.635). Attualmente, come noto, le misure di prevenzione sono adottate dall’autorità giudiziaria (post delictum) o dal questore (ante delictum) ed hanno come presupposto comune quello della pericolosità sociale.

Con l’ordine di allontanamento ( va redatto in forma scritta, ritengo anche tradotto se il destinatario è straniero e non conosce la lingua italiana e l’avvenuta consegna al trasgressore deve risultare da una copia firmata) può essere sanzionato anche chi, negli spazi sopraindicati, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo, è dedito all’accattonaggio svolge l’attività di parcheggiatore o guardia macchine abusivo ( e a Napoli la “guerra” ai parcheggiatori abusivi è iniziata subito con oltre duecento guardiamacchine già multate nel decorso fine settimana). La violazione dell’ordine comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata.  

Una copia del provvedimento di allontanamento va trasmessa immediatamente anche al questore competente per territorio che, nel caso di reiterazione della condotta sanzionata e qualora dalla stessa possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre ai sensi dell’art.10 , con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree innanzi richiamate e ben specificate tenendo conto, tuttavia, delle esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. Se l’interessato è un minore va data notizia della misura anche alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni. Una durata maggiore del divieto di accesso ( da sei mesi a due anni), è prevista dal comma 3 dell’art.10 quando le condotte vietate sono commesse da una persona condannata con sentenza confermata in grado di appello, nel coso degli ultimi cinque anni, per reati contro la persona o il patrimonio.

Facile immaginare che tutte queste incombenze faranno aumentare considerevolmente anche il lavoro svolto dalle Divisioni Anticrimine nelle singole Questure che, in generale, svolgono già una molteplicità di servizi impegnativi con scarsità di personale e c’è da aspettarsi anche un aumento di contenzioso per ricorsi che, inevitabilmente, saranno presentati contro i provvedimenti in argomento. Nel corso della discussione alla Camera dei Deputati è stato introdotto nel testo l’art.12 bis che modifica l’art.100 del Tulps estendendo il potere questorile di sospendere la licenza di un pubblico esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, anche agli esercizi di vicinato definiti dal D.Lgs 114/1998( a Milano, alcuni giorni fa, la chiusura di un kebab di via Biella, è stato, probabilmente, il primo provvedimento del genere). Si vedrà, nei prossimi mesi, se migliorerà anche il livello della “sicurezza primaria”, quella cioè che riguarda la prevenzione e la repressione dei tanti delitti contro il patrimonio che sono quelli più ansiogeni per i cittadini.

 

di Piero Innocenti
(Dirigente generale della Polizia di Stato a riposo, Questore in alcune importanti città italiane ha avuto una pluriennale esperienza nella Direzione Centrale per i Servizi Antidroga svolgendo anche servizio in Colombia come esperto).